Tra le novità introdotte dalla Legge, vi è la sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” cosi come avviene già in altri stati europei. In questo modo si eviterà l’onta sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito”; Art. 14. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione https://www.reatipenali.com/reato-pena-avvocato-penale-politici.html