La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con https://www.avvocatourgente.com/austria-confisca-denaro-stupefacenti