L’articolo 596 del codice penale dispone chiaramente che chiunque si sia reso colpevole del delitto di diffamazione “non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla https://qasimbpoi310894.free-blogz.com/76145887/examine-this-report-on-stalking-reato